Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni
Segnalazione
urgente al Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1) della
legge 31 luglio 1997, n. 249
Nell’esercizio
dei poteri di segnalazione previsti dall’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(d’ora in avanti anche Autorità) intende formulare alcune osservazioni e
proposte di intervento in materia di affidamento di una rete radiofonica
dedicata ai lavori parlamentari, nonché dell’identificazione di un servizio
media radiofonico e multimediale destinato all’informazione istituzionale con
finalità di interesse generale.
Come
è noto, l’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione
del pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione. L’esistenza di mezzi di
comunicazione liberi, pluralistici e indipendenti rappresenta una condizione di
garanzia del diritto all’informazione che, oltre al profilo attivo, si
caratterizza per un profilo passivo quale il diritto ad essere informati avendo
accesso ad una pluralità di mezzi e servizi di comunicazione. Nell’ambito dell’informazione
istituzionale e politica, il diritto all’informazione ha implicito il diritto/dovere
ad un’informazione corretta, completa e obiettiva affinché ogni individuo possa
attingere conoscenze e notizie, formarsi liberamente e consapevolmente la
propria opinione ed esprimere le proprie valutazioni avendo presenti punti di
vista e orientamenti politici e culturali differenti.
L’individuazione
di mezzi e canali di informazione istituzionale, a partire dalla diffusione e
l’accesso alle trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, quale riserva di
legge rispetto al mercato, persegue l’obiettivo di interesse generale di
accrescere conoscenza, consapevolezza e partecipazione dei cittadini rispetto
al massimo Organo di rappresentanza e in generale alle Istituzioni nazionali.
La
Radio, oltre a rappresentare un mezzo di informazione distinto rispetto a
stampa, televisione e Internet (sia in Europa sia in Italia, rappresenta ancora
oggi il secondo media in termini di penetrazione), è il mezzo riconosciuto più
affidabile e credibile dai cittadini-utenti essendo quello che riscuote la
maggiore fiducia, come dimostrano le indagini svolte dalla Commissione europea
e dall’Autorità. La Radio è inoltre un mezzo altamente flessibile, in grado di
rispondere più di altri a cambiamenti delle tecnologie e delle modalità di
fruizione e di accesso all’informazione in quanto da sempre ascoltato anche in
“mobilità” e aperto alla partecipazione attiva e social degli ascoltatori.
Con
riferimento al canale istituzionale quale riserva di legge, non a caso già
l’art. 24 della legge del 1990 prevedeva “una rete radiofonica riservata
esclusivamente e trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari” quale attività
specifica da affidare alla concessionaria pubblica, distinguendola quindi da
altri mezzi e canali trasmissivi destinati all’informazione Istituzionale.
La
legge n. 223/1990, così come la convenzione del 1994, risalendo a quel periodo storico,
si concentra sull’aspetto relativo all’universalità del servizio radiofonico,
ovvero alla realizzazione della rete e al raggiungimento di tutti i cittadini-utenti
delle trasmissioni dedicate. Le norme di riferimento, infatti, identificano la
“trasmissione radiofonica sull’intero territorio nazionale delle sedute
parlamentari” quale oggetto di un servizio di interesse generale da affidare in
esclusiva. Già l’articolo 4, comma 7, della legge n. 350/2003 – nella
determinazione delle risorse da destinare al concessionario a fronte della
proroga della convenzione per gli anni 2004-2006 – integra l’oggetto del
servizio di interesse generale prevedendo la sperimentazione di specifici
servizi multimediali quali la “trasmissione audio e video su Internet della
totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, la pubblicazione
delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,
la consultazione dell’archivio audio e video delle sedute”.
L’esperienza
di Radio radicale mostra, tra l’altro, come il servizio radiofonico si adatti più
facilmente alla multimedialità e all’interazione con il pubblico rispetto ad
altri mezzi destinati all’informazione istituzionale. La programmazione ruota
chiaramente intorno ai lavori del Parlamento, dato che la convenzione obbliga
la radio a trasmettere nel corso dell’anno almeno il 60% delle sedute delle due
Camere nella fascia oraria 8-20. Nel tempo residuo, la Radio si concentra
sull’informazione e comunicazione sull’attività di altre Istituzioni, dei soggetti
politici, delle principali associazioni del mondo del lavoro e dell’impresa o
sulle manifestazioni pubbliche o conferenze stampa di particolare interesse,
anche al fine di promuovere e stimolare il dibattito e la partecipazione dei
cittadini. Nell’ambito dei programmi destinati a garantire la partecipazione e
il dibattito su temi dell’attualità politica, ha assunto una notorietà sempre
maggiore la rassegna stampa dei quotidiani attraverso la rubrica “Stampa e Regime”.
Con
riguardo alle altre attività di servizio pubblico destinate all’informazione istituzionale,
si rileva che – nonostante la convenzione del 1994 e la conferma
dell’affidamento del servizio tramite gara – i succedutisi contratti di
servizio RAI (fino all’ultimo 2018-2022) continuano a fare riferimento alla
rete radiofonica tra gli obblighi della concessionaria. Già il contratto di
servizio 1994-1996 all’articolo 19 prevedeva che la concessionaria presentasse
un progetto di realizzazione della rete. Il successivo contratto 1997-1999 -
nonostante fosse non solo intervenuta la proroga della convenzione tra
Ministero e la società Centro di produzione (rete già realizzata) ma anche la
conferma dell’affidamento del servizio tramite gara (quindi come strumento
distinto dall’affidamento diretto alla concessionaria pubblica) - continua a prevedere
all’articolo 14 l’impegno di realizzare la rete parlamentare radiofonica
analogica terrestre e a sviluppare la rete via satellite in tecnologia
analogica e digitale. La legge n. 224/1998, tuttavia, ne limita l’ampliamento e
pertanto la destinazione di ulteriori investimenti fino alla “entrata in vigore
della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni”.
La
rete e il servizio radiofonico dedicato all’attività parlamentare e
all’informazione istituzionale rappresentano uno specifico servizio che
persegue obiettivi di interesse generale distinti dagli altri mezzi di
comunicazione. A fini meramente informativi, si fa presente che oltre a RAI
Parlamento che riserva una parte di ore delle trasmissioni generaliste della televisione
terrestre in chiaro alle attività parlamentari, sono attivi in Italia anche un
canale di diffusione in chiaro via satellite e il canale trasmesso sul web.
Entrambi i mezzi limitano la trasmissione alle sedute delle Aule e delle
Commissioni di Camera e Senato, senza alcun commento giornalistico o la
possibile partecipazione o interazione del pubblico. Tali forme di informazione,
pertanto, oltre a fare riferimento alla televisione e al circuito chiuso via
web, rappresentano strumenti utili agli addetti ai lavori, ma limitata se non
nulla capacità di penetrazione e partecipazione pubblica, al fine non solo di
informare ma anche di stimolare il dibattito e la circolazione delle idee e
delle opinioni.
L’identificazione
di un canale radiofonico riservato alla c.d. informazione istituzionale, quale
servizio da riservare in via esclusiva per finalità di interesse pubblico,
risale all’approvazione dell’articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il
quale prevedeva che alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
potesse essere affidata una “rete radiofonica riservata esclusivamente a
trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari”. Avendo accertato che la RAI non
realizzava una rete universale e dedicata (limitandosi a produrre attraverso
RAI Parlamento contenuti istituzionali trasmessi sulle reti generaliste), il
Ministero delle comunicazioni fu autorizzato dall’articolo 9, del decreto-legge
28 ottobre 1994, n. 602 a stipulare una convenzione con un altro concessionario
di radiodiffusione in grado di garantire la copertura del territorio nazionale
con impianti già disponibili.
Il
decreto n. 602/1994 stabiliva da un lato gli specifici obblighi di servizio
pubblico della concessionaria (obbligo di trasmettere lavori parlamentari per
il 60% della programmazione nella fascia oraria 8:00-20:00 in assenza di
pubblicità; possibilità di rinnovo solo in seguito alla completa realizzazione
della rete riservata esclusivamente ai lavori parlamentari); dall’altro che l’affidamento
avvenisse tramite gara, i cui i criteri di aggiudicazione e il valore
dell’importo annuo da corrispondere al vincitore nei tre anni di durata della
convenzione venivano determinati dal medesimo decreto.
In
seguito alla vittoria della gara, la concessione è affidata a Centro di
produzione S.p.A. che nel novembre 1994 sottoscriveva la convenzione con il
Ministero delle poste e telecomunicazioni a valere fino al 21 novembre 1997 (Decreto
Ministeriale 21 novembre 1994).
Successivamente,
la legge 11 luglio 1998 n. 224 – oltre a prorogare in via transitoria fino
all’anno 2000 la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro
di produzione S.p.A. – confermò lo strumento della convenzione da “stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri sarebbero poi stati definiti nel quadro
dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni”
(articolo 1, comma 1). La stessa legge stabilì, inoltre, che “fino alla data di
entrata in vigore della legge generale di riforma del sistema delle
comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui
all’articolo 24 della legge n. 223/1990 e all’articolo 14 del contratto di
servizio RAI” non avrebbe potuto “essere ampliata” (articolo 1, comma 2). La
legge, pertanto, riconosceva la missione di interesse generale svolta dal
canale radiofonico dedicato e ne confermava l’intenzione di continuità per gli
anni a venire attraverso il rinnovo della convenzione tramite futura procedura
concorsuale.
Dal
2001 in poi la convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e Centro di produzione
S.p.A. venne prorogata, così come furono via via destinate alla copertura dei
costi di fornitura del servizio di interesse generale adeguate risorse
pubbliche. La proroga avvenne sempre in via transitoria, in attesa della
definizione dei criteri per esperire la gara, ma attraverso di essa trovò
conferma la rilevanza delle trasmissioni radiofoniche destinate
all’informazione parlamentare e istituzionale quale servizio di interesse pubblico
generale da affidare tramite convenzione.
Nonostante
le numerose riforme susseguitesi nel tempo – riguardanti: la RAI e il servizio
pubblico radiotelevisivo (legge n. 112/2004; legge n. 220/2015); l’intero
sistema dei servizi media audiovisivi e radiofonici (legge n. 177/2005; legge
n. 44/2010); il sistema delle comunicazioni (D.lgs. n. 259/2003; D.lgs. n.
70/2012) – il Governo e il Parlamento non hanno specificatamente affrontato il
tema dell’aggiornamento dei criteri per l’affidamento tramite convenzione del
servizio.
Allo
stato, la Legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 88) autorizza la proroga
per sei mesi e destina al servizio la metà delle risorse dell’anno precedente;
mentre risalgono al 15 aprile u.s. le recenti dichiarazioni del Governo di non
rinnovare la convenzione “senza alcun tipo di valutazione come l’affidamento
con una gara”.
Se
da un lato la suddetta dichiarazione appare, in sé, in linea con la normativa e
con quanto già disposto nel 1998, dall’altro l’Autorità esprime forti perplessità
circa la possibilità che entro il prossimo mese di giugno si possano concludere
tanto la valutazione sui criteri quanto lo svolgimento delle procedure di
affidamento tramite gara, nonché che si possa pervenire all’eventuale stipula
della nuova convenzione. Circostanza che fa emergere forti preoccupazioni circa
la garanzia di continuità di un servizio di interesse generale. Inoltre, la mancata
corrispondenza del contributo erogato rispetto all’anno di affidamento (seppur
in proroga), generalmente correlato ad un intero anno di esercizio a bilancio
non appare in linea con la normativa civilistica e del testo unico della
finanza.
A
giudizio dell’Autorità, la riforma andrebbe inoltre affrontata in un ambito più
generale, valutando da un lato la correlazione e la diversità con il servizio
pubblico o parte di esso affidato alla concessionaria pubblica; dall’altro
l’efficacia (inclusa la dispersione di un patrimonio pubblico già realizzato)
ed efficienza di un servizio radiofonico destinato all’informazione istituzionale
e alla partecipazione della società all’attività politica, affidato sulla base
di meccanismi trasparenti, proporzionali e non distorsivi della
concorrenzialità tra soggetti partecipanti alla gara, ivi incluse le imprese di
maggiori dimensioni e la concessionaria pubblica.
L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni auspica, quindi, che, al fine di garantire la
continuità del servizio, la convenzione venga prorogata per un tempo almeno
necessario all’approvazione della normativa di aggiornamento di un servizio
radiofonico e multimediale di interesse generale destinato all’informazione e
comunicazione istituzionale, da assegnare tramite gara definendone, in un
quadro coerente, certo e trasparente, gli obblighi, i criteri, la durata e i
meccanismi di finanziamento.
L’Autorità
ritiene che un tale percorso, oltre ad essere in linea con la legislazione vigente,
sarebbe auspicabile anche nell’ambito di una necessaria revisione del quadro normativo,
alla luce di due considerazioni:
-
la peculiarità e la diversità del servizio radiofonico rispetto ad altri canali
televisivi o via web dedicati alle Istituzioni e il suo riconoscimento quale
servizio che consente di perseguire obiettivi di interesse generale altrimenti
non realizzati dal mercato;
-
la non duplicazione di costi per la continuità e di investimenti per il
potenziamento e miglioramento del servizio da coprire con risorse pubbliche, garantendo
comunque il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale.
Oltre
a confermare la necessità di prorogare l’attuale convenzione, almeno per il
tempo necessario alla riforma e alla nuova assegnazione, l’Autorità intende
svolgere alcune osservazioni e suggerimenti ai fini di un’opportuna revisione
del quadro normativo.
Occorre
innanzitutto precisare che rete e/o servizio radiofonico destinati ad obiettivi
di interesse generale si configurano quali attività che non sarebbero
spontaneamente realizzate e esercite dal mercato in quanto non redditizie. É
chiaro che la gratuità del servizio e il divieto di pubblicità nei programmi di
informazione dedicati al servizio di interesse generale rendono le attività non
remunerative e richiedono quindi la destinazione di risorse pubbliche.
L’affidamento
tramite gara ha la finalità di consentire – attraverso il confronto delle offerte
– di selezionare il soggetto migliore sotto il profilo dell’assunzione degli
impegni e dell’obiettivo di interesse generale da perseguire, dei costi e della
qualità dei servizi.
L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni vigila altresì sul divieto della concessionaria
del servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti
dal canone per finanziare attività non rientranti nel servizio pubblico
affidato in via diretta (e ciò indipendentemente dallo strumento della gara).
In tale direzione, da un lato è necessario distinguere l’oggetto del servizio
radiofonico dedicato all’informazione istituzionale da affidare tramite gara,
dall’altro occorre individuare criteri e requisiti di partecipazione e selezione
che non costituiscano indebito vantaggio per il concessionario pubblico, a
fronte di risorse pubbliche destinate al perseguimento di altre finalità.
Il
nuovo contratto di servizio pubblico RAI, all’articolo 25, comma 1, lett. e)
punto i) prevede che RAI riservi un canale televisivo tematico al genere
“Informazione generale e approfondimento” che comprende, tra l’altro,
l’informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea. La
realizzazione di un (nuovo) canale tematico istituzionale ha la finalità di
promuovere la conoscenza e la partecipazione alla vita delle Istituzioni. I
contenuti sono distribuiti attraverso la rete televisiva digitale terrestre o
satellitare. Non è, invece, previsto un canale radiofonico dedicato
all’informazione istituzionale. La RAI è tenuta, ai sensi dell’articolo 25,
comma 1, lett. i) a presentare al Ministero e alla Commissione, un progetto del
canale televisivo tematico dedicato alla comunicazione concernente le
Istituzioni secondo i criteri previsti dal contratto di servizio, ovvero
illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti; promuovere il
valore dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; diffondere la conoscenza
dei ruoli e delle attività delle istituzioni italiane ed europee. Il progetto è
stato presentato da RAI nel mese di marzo 2019.
Alla
luce di tali elementi, l’Autorità ritiene che la riforma dovrà favorire
l’eliminazione di duplicazioni e soprattutto la doppia copertura con risorse
pubbliche di un servizio in esclusiva. Va chiaramente eliminata l’incertezza
normativa sulla “sostituzione”, ovvero il riferimento alla concessionaria del
servizio pubblico (art. 24 della legge 223/1990), non sovrapponendo i due
obiettivi di interesse generale. Nell’affidamento tramite gara, infine, occorrerà
tener conto di meccanismi che disincentivino comportamenti opportunistici da
parte del concessionario pubblico, tra cui la possibilità di non dichiarare
effettivi costi del servizio specifico a fronte degli altri obblighi o di altri
obiettivi del canale Istituzionale, al fine di una corretta imputazione del
canone generale rispetto alle differenti risorse destinate al canale radiofonico.
L’Autorità,
nell’auspicare che le osservazioni qui avanzate siano oggetto di ponderata valutazione
in relazione all’urgente necessità di assicurare la continuità del servizio
d’interesse generale e, al contempo, di dar vita ad un percorso strutturale di
riforma, conferma la piena disponibilità – alla luce delle proprie competenze
in materia - alla piena e leale collaborazione istituzionale in sede di
valutazione tecnica ed economica degli aspetti sottostanti agli interventi di
riforma legislativa.
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